CARIDA’ Rocco Francesco Antonio
nato a Pizzo (α 27/12/1936, Ω 26/07/2000) qui vi ha trascorso la propria fanciullezza e compiuto i propri studi. Di professione impiegato alle Dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione ha mantenuto con la propria Città un particolare rapporto di amore ed affetto che gli ha fatto raccogliere molti libri di Storia Locale, con particolare attenzione al periodo storico detto del decennio francese “1805-1815” . Studioso dei beni artistici collocati nelle Chiese di Pizzo e nelle Cappelle Gentilizie del Cimitero di Pizzo ha realizzato importanti servizi fotografici con lo scopo di realizzare una grande mostra fotografica che una grave malattia non gli ha lasciato il tempo per realizzare. Ha sempre partecipato agli eventi culturali dei tempi in cui è vissuto distinguendosi per impegno e passione. Referente per l’Italia dell’Associazione Les Amis du Musee Murat di La Bastide Murat (France), ha collaborato con il periodico “La Voce di San Giorgio” in cui ha lasciato una ampia dimostrazione della propria passione per Pizzo e per tutto quello che riguardava la propria Città.
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Dai documenti della nobilissima famiglia spagnola De Silva- Y Mendoza
di Rocco Caridà
Attraverso una ricerca storica, ho rinvenuto una poco conosciuta Règia Reintegra, comunemente detta Platea, risalente al periodo dell’Agosto 1696 ed appartenuta ai Beni feudali dello spagnolo principe di Mileto don Giovanni Domenico Maria de Silva-y Mendoza su denuncia della figlia ereditiera donna Maria Francesca Alfon-sa, la quale va in sposa a don Pietro I D’Alcantara marchese di Navarra. Questi morì il 9 Dicembre 1737, a quel tempo, periodo della Reintegra, teneva soggetta la Città di Pizzo con il suo notevole feudo. La Règia Corte e l’Erario dello Stato avevano Sede nell’ex Palazzo Gagliardi detto «Palazzo di Corte» situato di rimpetto al castello. Il documento succitato è, per Pizzo, del massimo interesse ai fini conoscitivi per molte notizie storiche contenute, riguardanti la Città, e di situazioni a carattere Giuridico-feudale, poiché tale documento, rinvenuto integralmente e in originale, consente facilmente conoscere tutte quelle situazioni; riferentesi al totale Bilancio del Patrimonio feudale dello Stato del Pizzo, tra i più consistenti della Calabria. Il Bilancio in parola, dunque, è da riferire al solo periodo in cui detta Règia Reintegra fu rogata dal règio Notaio don Pietro Domenico Costarella del Pizzo; mentre il viceré del Regno di Napoli fu lo spagnolo don Luigi de la Cerda, duca di Medinaceli, il quale era rappresentato a Pizzo, per quella occasione, da don Francesco Ximenez
de Arroyo, responsabile delle Contadorie del Regno di S.M. il ré Carlo 2° di Spagna. Della citata Règia Reintegra, i cui firmatari in calce al documento risultano il Règio Notaio Costarella e il Règio Delegato del Règio Collaterale Consiglio del Regno Ximenez, ho estratto solamente i Jus che riguardano soltanto le due Tonnare di Pizzo, cioè la «Tonnara Grande» detta di «Maggio» (sec. XIV-XV), la cui Loggia è sita alla Seggiola, e la «Tonnara Piccola» detta anche la «Tonnara di Agosto», o ancora «Tonnara di Ritorno» (sec. XV-XVI), la cui Loggia è sita alla Marina. Tali Jus sono, testualmente:
«jus di Tonnara
Item detto Eiìio Signore tiene il jus del fundo della Tonnara grande detta di Maggio che d’antico si è fatta, et hoggi si fa circa la distanza di mezzo miglio in mare verso la parte di Maistro, dal luogo dove si dice la Seggiola che si conserva la pesca d’essa Tonnara; e lo sudetto luogo detto la Seggiola sta serrato di mura con una sola porta grande, attaccato con li magazeni si conserva detta pesca salata, sale, et habitatione di marinari nel tempo di tempesta di mare esercitandosi per servitio d’essa; e detto jus sta in arbitrio delli suoi Ministri di mutare il Palo dove li piace, et atto per detta Tonnara.
Teneva parimente un’altra Tonnara detta la Tonnarella di Agosto che si poneva nella Marina, e proprio nel luogo dove si dice la Pietraperciata, verso la parte di Ponente, quale hoggi si levò l’era di spesa che d’utile, et in suo luogo si pone in quello della sudetta Tonnara grande dopò d’esser levata, e viene chiamata la Tonnara di ritorno, e detto jus di Tonnara lo possiede con li seguenti Capitoli, e giuri-sditioni.
In primis detto jus di Tonnara che gode detto Eccrno Signore, principia nel primo di Aprile, quando esce dal ma-gazeno dove si conservano l’ordegne d’essa, il Carro Campana come dicono li marinari, che serve per interrare li libani, e si principia à ponere l’ordegne in Mare, et alii venti, ò venticinque di detto mese, secondo la varietà del tempo, suole fare pesca, e dura detta Tonnara sino al di ventiquattro Giugno, e dopò si leva, et inesso luogo, e parte delle sue si pone in pesca la sopra detta Tonnara di Agosto detta di ritorno, quale dura sino all’ultimo di settembre del modo che si ha pratticato, e prattico».
«Giurisditioneper li marinari della Tonnara
Item tiene la giurisditione sopra li marinari di detta Città, e della sudetta giurisditione del Casale di Maierato che il maggior officiale d’essa Tonnara, possa pigliare al numero d’ottanta quattro persone, e servirsene per marinari come sono obligati, per mandare in esequitione lo servitio d’essa, con li quali la Corte per le loro fatighe stava obliga-ta donarli alcuni pasti sino che durava detta Tonnara, et hoggi vengono pagati dalla sudetta Corte secondo la tassa farà il Raiso d’essa, e non tengono detti pasti, ma solo hanno d’arbitrio quando pesca di notte, ogni venti tonni, ne haveranno uno, e della pesca di giorno durante il corso di quelle, tengono le Gole, e trippe, e delle Galestre, lac-ciole, calanne, e letterate per ogni venti, ne tengono uno pezzo, e la Tonnina à loro spettante hoggi la tiene detta Corte, e la paga alii medesimi marinari alla raggione di do-cati sei lo Cantaro, come per accordio fatto».
«Jus di Barche per la tonnara
Item tiene la giurisditione per servitio delle dette Tonnare, di servirsene delle Barche di Particolari d’essa Città, per lo giusto salario d’ogni barca che haverà sei banchi donarci docati sei, e docati dui per ciascheduna Barca di cinque banchi, e remi, quali sono obligati stare per servitio della detta Tonnara grande dallo primo d’Aprile inante».
«Jus di pigliare l’ordegne della tonnara
Item qualsivoglia delle Barche obligati hanno da stare à richiesta dell’erario e del Raiso della sudetta Tonnara, d’andare à pigliare l’ordegne della medesima da dove sarà necessario e detta Corte farà l’accordio, ò in Bivona, ò Pariglia della Città di Tropea, e lo medesimo haveranno fare per lo sale che li sarà consignato per servitio come di sopra».
«Jus del sale per la Tonnara
Item per servitio della sudetta Tonnara sono obligati l’officiali Reggi del fundaco de Sali de Bivona, di donare in nome della Reggia Corte ad esso Eccmo Signore come per suo Privileggio spedito dalla Matà, che si conserva nella Contadoria di quelli Stati alla quale lo sale che haverà di bisogno per salare la pesca d’essa e pagarcelo alla raggione di grana sedici lo tumolo, e non essendoci sale in detto fundaco di Bivona, l’habbiano di far venire à loro spese d’altro fundaco, e consignarcelo in quello sopra nominato di Bivona».
«Palo della detta Tonnara
Item la detta Tonnara se fa fare al presente avista della seggiola posta sotto lo Bastione del Carmine nella ripa del mare dentro le scose d’uno scoglio e proprio di rimpetto al maistro nel luogo vi sono li magazeni per commodo, e ser-vitio d’essa come si disse di sopra, dove parimente vi sono alcune fabriche di potersi fare altra loggia quando sarà necessaria per conservarsi la pesca, come inaltra parte. Item la sudetta tonnara tiene la giurisditione di ponere il Palo per suo mantenimento dove sta al presente sotto la guardia d’essa in loco detto lo Strancalo, e lo può trasmutare à suo libero arbitrio ò nella punta della detta Seggiola, ò inaltra parte, dove pare più à proposito all’officiale à chi spetta».
«Guardiaper la Tonnara
Item la medesima tiene la giurisditione di potersi far fare la guardia di terra per maggior suo governo dentro la possessione di Francesco Melecrinis, hoggi dell’heredi di Gio: Geronimo Pisano in loco detto la Guardia, quale hoggi conoscendo li suoi officiali non esser necessaria, quella si è levata, e sta à loro arbitrio di ritornarla. Item se detta Tonnara si ponerà il suo Palo nella punta della detta seggiola, possano li marinari di quella fare la guardia in dui luoghi, una nella tempa del Portigliene, e l’altra dove primo loco si faceva nella torre d’essa seggiola dove hoggi sta ampliato il Convento de Carmelitani».
«Prohibitione del pescare
Item tanto li suoi vassalli, quanto qualsivoglia altro marinaro, che dal dì si poneno in mare l’ordegne della Tonna-
ra, cioè dal primo di Aprile durante il tempo della medesima, et in particolare doppo che saranno poste le reti in mare, e s’apsima la pesca, che è dentro detto mese di Aprile, nessuno d’essi possa entrare in mare per pescare se prima non haverà espressa licenza, per non disturbare la pesca di quella, acciò s’intenda per tutto il suo Territorio, e teni-mento del Stato, restando in arbitrio dell’officiali donarli lo dovuto castgo, et astringeli alla pena contenuta sopra di ciò in beneficio della Corte».
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